Questi i provvedimenti del Giudice Sportivo inflitti al Catanzaro e al Bari:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:’
AMMENDA
€ 3000 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1- nell’aver lanciato, al 37°minuto del primo tempo, dal settore curva ovest all’interno del recinto di gioco, un bengala, senza nessuna conseguenza;
2 – nell’aver lanciato, al 10°minuto del primo tempo, al 22°ed al 37°minuto del secondo tempo, dal settore curva ovest all’interno del recinto di gioco, tre fumogeni, senza nessuna conseguenza;
3 – nell’aver lanciato, all’8°minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica pieno d’acqua, dal settore distinti verso il lato destro della panchina del Bari, senza alcuna conseguenza;
4 – nell’aver lanciato dal settore distinti, a fine gara, sette monetine e quattro bottigliette di plastica piene d’acqua sul terreno di gioco e quattro bicchieri di plastica pieni di birra in direzione della panchina del Bari, il tutto senza alcuna conseguenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerata la particolare pericolosità del lancio delle monetine e delle bottigliette piene all’interno del terreno di gioco (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 2000 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 – nell’aver lanciato all’interno del terreno di gioco, al 12° ed al 22°minuto del primo
tempo e al 31° ed al 43°minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata potenza, senza nessuna conseguenza;
2 – nell’avere, a fine gara, circa venticinque suoi sostenitori abbandonato il settore curva est da loro occupato, scavalcato la recinzione e nell’essere entrati nell’area circostante il terreno di gioco per festeggiare i loro calciatori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRANDUANI PAOLO (CATANZARO)
per avere, al 16°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro in quanto, mentre si trovava in panchina, si alzava deliberatamente dalla stessa, entrava sul terreno di gioco e protestava contro una sua decisione con ampi gesti di dissenso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.IV ufficiale, calciatore di riserva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI CESARE VALERIO (BARI)
AMMONIZIONE (XI INFR)
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CARLINI MASSIMILIANO (CATANZARO)
VERNA LUCA (CATANZARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
POLVERINO EMANUELE (BARI)
Foto: US Catanzaro 1929