Sono state pubblicate sul sito ufficiale della Lega Pro le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla seconda giornata di ritorno.
Queste le sanzioni relative alla partita del “Ceravolo” disputata sabato tra Catanzaro e Taranto:
AMMENDA
€ 1500 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver fatto esplodere nel settore loro riservato due petardi al 1° minuto del primo
tempo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 19°
minuto del secondo tempo, al momento dell’espulsione dell’allenatore del Catanzaro,
un bicchiere pieno di liquido, della capacità di 500 ml, che cadeva all’interno del
recinto di giuoco, sfiorando il IV Ufficiale di gara ed attingendo con una parte del
contenuto un Collaboratore della Procura Federale;
C) per avere i suoi sostenitori, al 2° minuto circa del secondo tempo e per cinque
volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei
confronti del IV Ufficiale in particolare: dopo essere stato ammonito per proteste, alla notifica del
provvedimento di ammonizione si avvicinava al IV Ufficiale in modo minaccioso e continuava a
protestare; alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al tunnel che conduce agli
spogliatoi ma appena uscito dal campo di gioco vi rientrava immediatamente per reiterare le
proteste avvicinandosi al IV Ufficiale fino a pochi centimetri, quando veniva fermato da alcuni
dirigenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione
fra le condotte poste in essere (r. IV Ufficiale).
Foto: US Catanzaro 1929